Quali sono le differenze tra Smart working e remote working?
Smart working e remote working hanno permesso a molte aziende di non interrompere il flusso di lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus e, secondo molte ricerche, rappresentano il futuro insieme alla digitalizzazione, allo sviluppo di nuove soft skills e ad un differente approccio di governance aziendale.
La maggior parte dei dipendenti ha accolto con entusiasmo questo cambiamento nonostante un’impreparazione generale, l’improvvisazione e un po’ di confusione.
Infatti, nell’immaginario collettivo smart working e remote working si identificano con il lavorare da casa, ovvero con lo svolgimento della quotidiana routine lavorativa senza uscire dalla propria abitazione. Ma in realtà non sono due situazioni intercambiabili (seppur simili a tratti).
Ma in pratica, in cosa consistono queste due modalità di lavoro?
Quali sono le differenze tra smart working e remote working?
In questo spazio vogliamo dare risposta a queste domande, utili per i dipendenti ma anche per gli imprenditori e i manager che hanno l’onere di pianificare la strategia e dirigere l’azienda.
Che cos’è lo smartworking (o lavoro agile)?
Quando si parla di smart working e di lavoro agile ci si riferisce alla medesima modalità di lavoro, sia in termini operativi che contrattuali.
La Legge n. 81/2017 definisce
“il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”
Nonostante lo Smart Working sia definito da un accordo tra lavoratore e organizzazione e richieda la disponibilità da entrambe le parti, con il decreto attuativo urgente n.6 del 23 febbraio 2020 si è prevista “la sospensione delle attività lavorative per le imprese […] ad esclusione di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza”.
Ciò significa che nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid19, l’adozione del lavoro agile è stata attuabile sin da subito e senza la necessità del consenso preventivo del dipendente.
Cos’è il remote working (o telelavoro)?
Il remote working o telelavoro viene svolto a distanza rispetto alla sede centrale e ha iniziato a prendere piede con lo sviluppo delle tecnologie informatiche negli Anni ’70.
Consiste in una forma di lavoro a distanza che si svolge per mezzo di sistemi telematici di comunicazione. Comprende anche il lavoro a domicilio, realizzabile mediante il collegamento a una rete di comunicazione che consente al lavoratore il trasferimento immediato dei dati.
Questa soluzione resta tale per tutta la durata del rapporto di lavoro se viene sottoscritta in fase di assunzione (se, invece, la scelta del telelavoro viene fatta successivamente, diventa reversibile).
Smart working e remote working: le differenze
Sussistono, però, due differenze basilari tra queste modalità di lavoro:
- lo smart working si basa su un accordo tra lavoratore e azienda all’interno del rapporto di lavoro subordinato, mentre il remote working è definito all’interno del contratto stesso di assunzione (o con successiva modifica dello stesso);
- nello smart working o lavoro agile luoghi e orari di lavoro sono scelti liberamente dal lavoratore, mentre nel remote working vengono stabiliti a priori il luogo da cui si svolgerà il lavoro, gli strumenti da utilizzare e gli orari da rispettare
Ricapitolando, smart workers e tele workers non lavorano in azienda come da tradizione ma svolgono la propria mansione da un altro luogo avvalendosi di pc e di connessione internet. Tuttavia, è bene conoscerne le differenze perché sia il lavoratore che l’azienda possano fruirne entro le disposizioni di legge, con reciproca soddisfazione per l’azienda e i suoi collaboratori.